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Dimagranti allestiti in farmacia. Ministero mette al bando 40 principi attivi per le preparazioni galeniche. Non si potranno né prescrivere né allestire. Tra questi anche tè verde, finocchio e arancio amaro.

4 Gennaio 2017 by serafini0
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Lo prevede un decreto pubblicato sulla Gazzetta del 2 gennaio. Vietati la prescrizione al medico e l’allestimento al farmacista di preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti diversi principi attivi. Limitazioni a scopo cautelativo anche per le preparazioni contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante per le quali non esistano evidenze scientifiche sulla loro sicurezza. I precedenti divieti, riferiti ad altre 10 sostanze, risalgono al 2015.

Nuova stretta di vite del Ministero della Salute contro le sostanze dimagranti ritenute pericolose per la salute. I primi divieti risalgono al 2015 quando con quattro distinti decreti (maggio, luglio, agosto e dicembre)  erano state messe al bando 10 sostanze il cui uso veniva vietato per le preparazioni galeniche ai fini dimagranti.

Ora, con il decreto datato 22 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2017, il Ministero amplia la rosa delle sostanze precluse al farmacista nelle sue preparazioni ai fini dimagranti ad altre 40 sostanze. Il divieto riguarda, oltre all’allestimento, anche la prescrizione delle stesse da parte del medico.

Ecco i 40 principi attivi vietati, tra i quali molte sostanze comuni:
– sertralina;
– buspirone;
– acido ursodesossicolico;
– pancreatina f.u. ix ed.;
– 5-idrossitriptofano;
– te’ verde e.s. caffeina;
– citrus aurantium e.s. sinefrina;
– fucus e.s. iodio totale;
– tarassaco e.s. inulina;
– aloe e.s. titolato;
– boldo e.s. boldina;
– pilosella e.s. vitex;
– teobromina;
– guarana’ e.s. caffeina;
– rabarbaro e.s. reina;
– finocchio e.s.;
– cascara e.s. cascarosidi;
– 1-(beta-idrossipropil) teobromina;
– acido deidrocolico;
– bromelina;
– caffeina;
– cromo;
– d-fenilalanina;
– deanolo-p-acetamido benzoato;
– fenilefrina;
– fucus vesciculosus estratto secco;
– L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina;
– senna;
– spironolattone;
– teobromina;
– L-tiroxina;
– triiodotironina;
– zonisamide;
– naltrexone;
– oxedrina;
– fluvoxamina;
– idrossizina;
– inositolo;
– L-carnosina;
– slendesta.

Il decreto specifica inoltre che è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti i suddetti principi attivi in combinazione associata tra loro  e che è inoltre vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi sopra elencati.

Fatti poi salvi i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a scopo cautelativo viene inoltre fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione.

La Fofi chiede incontro urgente a Ministero, Aifa e Iss. Tenuto conto della rilevanza della tematica, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti ha ritenuto opportuno chiedere al Ministero della salute, all’AIFA e all’Istituto Superiore di Sanità di attivare, con urgenza, un momento di confronto, per approfondire alcuni aspetti tecnici.

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