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I datori di lavoro devono, per legge, assumere dei disabili e per questo ottengono agevolazioni fiscali. Il dipendente assente dal lavoro per malattia, qualora questa sia correlata ad una invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 percento, è esonerato dalla reperibilità alle visite mediche di controllo domiciliare, come stabilito dal Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2016

Secondo la Legge 118/1971 si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

Al fine di tutelare i diritti costituzionali del cittadino invalido, è stata imposta ai datori di lavoro l’assunzione di lavoratori disabili, in cambio di agevolazioni fiscali per un periodo determinato. Il lavoratore avviato deve essere adibito a mansioni compatibili con le sue condizioni di salute. La verifica della compatibilità può essere richiesta sia dal dipendente che dal datore di lavoro, quando si verifichi un aggravamento della patologia o una modifica delle modalità lavorative.

Se la mansione risulta incompatibile, il datore di lavoro deve assegnarne un’altra di pari livello e, nel caso di impossibilità a reperirla, anche di divello inferiore ma con uguale retribuzione.

Il lavoratore al quale sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento può fruire ogni anno di un congedo non superiore a trenta giorni per cure, eventualmente anche in periodi frazionati. Perché gli venga accordato il permesso di astensione dal lavoro, deve presentare al proprio datore apposita domanda, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. E’ inoltre tenuto a documentare in maniera idonea di essere stato sottoposto ad uno o più cicli di cure. In quest’ultima circostanza, la giustificazione dell’assenza può essere presentata con un’attestazione cumulativa. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico delle assenze per malattia. (Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, Art. 7)

Il dipendente assente dal lavoro per malattia, qualora questa sia correlata ad una invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 percento, è esonerato dalla reperibilità alle visite mediche di controllo domiciliare, come stabilito dal Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali, 11 gennaio 2016. E’ utile sapere che l’Inps ha comunque facoltà di effettuare i controlli sulla correttezza della certificazione e sulla congruità della prognosi, pur nel rispetto dei diritti del lavoratore, mediante la richiesta di visita fiscale. Un’eventuale assenza del lavoratore invalido che si verifichi in tali circostanze, non determina alcuna sanzione amministrativa.

Maria Parisi
Associazione nazionale medici fiscali


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