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La giurisprudenza ha ormai consolidato il concetto che la malattia durante le ferie interrompe il periodo feriale non essendo la malattia compatibile con le finalità delle ferie che sono quelle del recupero psico-fisico delle energie del prestatore di lavoro, dello sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell’individuo. Ecco cosa devono fare lavoratori, datori di lavoro e medici fiscali

La fruizione del periodo di ferie annuale da parte del lavoratore, al pari di ogni altro aspetto della vita sociale, è codificato da normative a tutela dei diritti e doveri di ciascuno.

Il primo riferimento in proposito è rappresentato dall’articolo 36 della nostra Costituzione, che configura il periodo di ferie retribuite come un principio irrinunciabile dell’individuo. Tale aspetto è ribadito dall’articolo 2019 del codice civile ed  espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il  periodo di astensione annuale dal lavoro è preposto al recupero psico-fisico delle energie del prestatore di lavoro, allo sviluppo delle relazioni sociali, culturali e della personalità dell’individuo.

Qualora nel periodo di ristoro subentri un  evento patologico tale da  impedire al lavoratore il ristoro cui ha diritto, egli deve rivolgersi ad un medico che, dopo opportuna valutazione clinica, redige un certificato di malattia che verrà inviato al datore di lavoro e all’Ente Previdenziale.

L’effetto sospensivo delle ferie si produce dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto la comunicazione dello stato di malattia del lavoratore. Il riconoscimento a ricevere la corrispondente indennità riguarda esclusivamente i giorni  documentati nei modi e nei termini di legge.

Dal momento in cui viene interrotto il periodo di ristoro per subentrante malattia, il lavoratore deve adempiere agli obblighi previsti durante la sospensione dal lavoro per malattia:
– sottoporsi a visita medica,
– richiedere la redazione e l’invio del certificato di malattia
– controllare la corretta compilazione dei dati anagrafici inseriti nel certificato, indicare l’indirizzo di reperibilità qualora sia diverso dalla residenza abituale,
– fornire indicazioni utili alla reperibilità se l’abitazione è difficilmente raggiungibile,
– controllare che il proprio nominativo sia ben evidente nella pulsantiera dei citofoni e sulle cassette postali,
– essere a casa nelle specifiche fasce di reperibilità.

Secondo le indicazioni della Cassazione, il datore di lavoro che intenda provare l’inesistenza della malattia o la sua irrilevanza ad   interrompere il periodo di ferie,  deve richiedere la visita medica di controllo per il proprio dipendente, precisando al momento della richiesta la conversione dell’assenza dal lavoro per ferie ad assenza per malattia.

Qualora la verifica richiesta dal datore non possa avvenire per motivazioni imputabili al lavoratore, viene preclusa la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruttiva del periodo di ristoro.

Nel corso della visita medica di controllo domiciliare, il medico fiscale deve valutare  il grado di compromissione delle funzioni che permettono all’individuo il godimento delle ferie, rapportandolo al cosiddetto danno biologico.

Poiché nelle indicazioni della sentenza non è esplicita la percentuale del danno in grado di inibire il ristoro psico-fisico, si può ritenere che il pregiudizio al godimento di esso possa verificarsi  sia in presenza di una incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività, sia in presenza di una incapacità temporanea parziale, come avviene quando ci si trovi a valutare la incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico (quest’ultima è la valutazione effettuata dal medico di controllo nei controlli sulle assenze dal lavoro per malattia quando il lavoratore sia in costanza di servizio).

Da qui nasce la necessità di separare le due valutazioni, tenendo presente che la finalità dell’istituto delle ferie di fatto prescinde dal solo riconoscimento della incapacità a svolgere il proprio lavoro specifico.

Semplificando, possiamo affermare che l’inabilità assoluta generica provocata da patologie quali stati febbrili di lunga durata, ricoveri ospedalieri, fratture di grosse articolazioni, sia incompatibile con il fine del periodo di riposo.

Nel caso di patologie che determinino una inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico,  si possono verificare due circostanze:
– la menomazione, anche se tale da impedire lo svolgimento del lavoro specifico, non influisce sulla corretta fruizione delle ferie e pertanto non ne determina l’interruzione;
– la stessa menomazione funzionale influisce negativamente sul godimento delle ferie ed è perciò idonea ad interromperle.

Maria Parisi
Associazione nazionale medici fiscali – Anmefi


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