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Un decreto dei ministri della Salute e dello Sport dà le ultime indicazioni per l’obbligo dei defibrillatori – e delle persone formate a utilizzarli – negli impianti sportivi in gare non agonistiche. Previste alcune esclusioni per attività non a rischio cardiocircolatorio che vanno dal tiro a segno alla pesca con la canna

Dal1° luglio – e dopo tre rinvii che lo hanno fatto slittare di oltre un anno – entra in vigore l’obbligo anche per le società sportive dilettantistiche del defibrillatore semiautomatico.

E gli ultimi chiarimenti per l’applicazione definitiva della legge 189/2012 (la legge Balduzzi) li detta il decreto interministeriale Salute-Sport del 21 giugno su “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”.

Il decreto chiarisce alcuni passaggi ancora controversi del decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e prevede che l’obbligo di dotazione e impiego del defibrillatore semiautomatico è  da parte delle società sportive dilettantistiche se utilizzano un impianto sportivo che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata e  sia presente una persona formata al suo utilizzo durante  le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali, durante lo svolgimento di attività sportive competitive e ‘attività agonistiche di prestazione’ organizzate dagli Enti di promozione sportiva e da altre società dilettantistiche.

Queste dovranno accertarsi sia della presenza dei defibrillatori all’interno dell’impianto sportivo prima dell’inizio delle gare, sia della presenza del loro eventuale utilizzatore, altrimenti si determina “l’impossibilità di svolgere le attività sportive”.

Dall’obbligo sono esenti una serie di attività a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi per la impossibilità di garantire la presenza del defibrillatore durante il loro svolgimento.

Queste attività sono elencate in un allegato al decreto e vanno al tiro a segno con armi sportive da caccia e archi al biliardo, dalle bocce al bridge, dalla dama alle freccette, dalla lippa, morra, birilli e piastrelle al minigolf. Sono esenti anche motonautica e vela, ma quelle radiocomandate, si intende e poi l’aeromodellismo, il tiro a segno, la pesca con la canna, il tiro al volo e attività di questo tipo.


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